Lago di Zurigo e Obersee

Urgenza

Tel: 117 o 112

Salvaggio

Tel. 112

Cantone Zurigo

Strassenverkehrsamt des Kanton Zürich
Schifffahrtskontrolle
Seestrasse 87
8942 Oberrieden
Tel:  +41 58 811 80 00
schiko(at)stva.zh.ch
Schifffahrtsamt Kanton Zürich

 

Kantonspolizei Zürich
Seepolizei
Seestrasse 87
8942 Oberrieden
Tel:  +41 44 722 58 00
Seepolizei Kanton Zürich

Città Zurigo

Wasserschutzpolizei Zürichsee
Wache
Bellerivestrasse 260
Postfach
8034 Zürich
Tel. +41 44 411 84 11
Mail = modulo (Kontaktformular)
Wasserschutzpolizei der Stadt Zürich

Cantone Svitto

Verkehrsamt Schwyz
Schiffsinspektorat
Schlagstrasse 82
Postfach 3214
6431 Schwyz
Tel: +41 41 819 21 71
Mail = modulo (Kontaktformular)
Verkehrsamt, Schiffsinspektorat Schwyz

 

Polizia catonale
Kantonspolizei Schwyz
Bahnhofstr. 7
6430 Schwyz
Tel. +41 41 819 29 29
Kantonspolizei Schwyz

Cantone San Gallo

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kanton St. Gallen
Schifffahrt
Kornhaus, Hafenplatz
Postfach
9401 Rorschach
Tel: +41 58 229 93 20
infoschifffahrtsamt@sg.ch
Schifffahrtsamt Kanton St. Gallen
Kantonspolizei St. Gallen

 

Kantonspolizei St. Gallen
Klosterhof 12
9001 St. Gallen
Tel: +41 58 229 49 49 
infokapo(at)kapo.sg.ch
Seepolizei St. Gallen


Informazioni

Sui pontili di Città Zurigo è una nuova disposizione di traffico. Si prega di consultare il sito Wasserschutzpolizei

Velocità massima
La velocità massima nel bacino inferiore è di 10 km/h


Wakeboard e Kitesurf
Prego consultare


Natanti immatricolati in altri cantoni
I natanti provvisti di targa svizzera sono autorizzati sens


Natanti esteri
Le imbarcazioni provviste di targa straniera in linea di massima sono autorizante con tassa.

L'obbligo di portare i contrassegni conformemente si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all'estero.

Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all'estero è richiesta un'autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.

L'autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione. Le restrizioni di carattere genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L'autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.

Il conduttore del limbarcazione à tenuto a contattare per tempo l'Uffico per la navigazione competente, prima della messa in acqua. Le norme vigenti sono contenute nel Regolamento 747.201.l, Ordinanza sulla navigazione interna ONI, commi 90, 91, 105 e 106.

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