Attrezzature di soccorso
Regolamento valido dal 01.01.2013
Mezzi di salvataggio ammessi a partire dal 01.01.2013
Modifica dell'Ordinanza sulla navigazione interna (ONI), aggiornamento 01.01.2013
- Art. 131 - Principio
- Cpv. 1 - I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all'uso al quale sono destinati.
- Cpv. 2 - Gli oggetti dell'equipaggiamento prescritto devono sempre essere pronti all'uso e trovarsi in un luogo apposito.
- Art. 134 - Mezzi di salvataggio
- Cpv. 1 - Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali.
- Cpv. 2 - I mezzi di salvataggio individuali devono avere una spinta idrostatica di almento 7,5 kg (75 Newton).
- Cpv. 2bis - I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.
- Cpv. 4 - Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.
- Art. 166 - Disposizioni transitorie
- Cpv. 21 - Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui
all'art. 134 - Cpv. 1. Erano da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012.
Per una migliore descrizione dei mezzi di salvataggio ammessi vedi allegato delle fotografie secondo i modelli.
Per l'equipaggiamento e mezzi di salvataggio per i natanti adibiti al trasporto professionale di persone e per i natanti adibiti al trasporto di merci bisogna informarsi presso l'autorità competente per l'immatricolazione.